Il contenuto della circolare n. è riservato.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1° settembre 2020, con delibera n. 9, ha definito per le Scuole secondarie di I grado il numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi della normativa vigente (art. 5 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62):
Classi a | Monte ore annuale | Ore di assenza consentite |
Tempo ordinario |
990 ore | 248 ore |
Tempo prolungato (Piverone e Vestignè) |
1221 ore | 305 ore |
Il Collegio ha inoltre individuato le seguenti
Tipologie di assenze per le quali è possibile derogare al limite massimo di assenze:
assenze, debitamente documentate, dovute a:
– Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
– Necessità di sottoporsi a terapie e/o cure programmate e documentate
– Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
– Situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe
– Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
La deroga potrà essere concessa a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
(Comunicazione pubblicata il 24 ottobre 2016 ed aggiornata, per l’a.s. 2022/2023, il 1° settembre 2022, come da Delibera del Collegio dei docenti)
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