Il contenuto della circolare n. è riservato.
Iscrizione al primo anno per l’anno scolastico 2018/19
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado
1) NOTA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, con eccezione della scuola dell’infanzia.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell’Istruzione e delle istituzioni scolastiche e dei CFP interessati, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata fornitura potrà comportare l’impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni.
Il conferimento dei dati è opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare l’impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.
L’Istituto Comprensivo Statale di Azeglio è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalità cui si riferiscono.
Normativa di riferimento
(Per la normativa riferita all’istruzione e formazione regionale si rimanda ai siti istituzionali delle Regioni):
DPR 20 marzo 2009, n. 81 – DPR 20 marzo 2009, n. 89 – DPR 15 marzo 2010, n. 89 – DPR 15 marzo 2010, n. 87 – DPR 15 marzo 2010, n. 88 – DPR 7 marzo 2013, n. 52 – Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 – Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni – Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – DPR 31 agosto 1999, n. 394 – Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 – Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 – Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 – – C.M. prot. n. 14659 del 13-11-2017.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- a) dell’origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L’interessato ha diritto di ottenere:
- a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
2) INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
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