Iscrizioni 2019/2020 – Nota sul Trattamento dei dati personali e sulla Responsabilità genitoriale

Iscrizione al primo anno per l’anno scolastico 2019/2020

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado

1) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Trattamento dei dati forniti relazione all’utilizzo del servizio “Iscrizioni online” o di iscrizione in modalità cartacea (di seguito “Servizio”) è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito “Ministero”) con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l’Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell’ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, l’Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l’intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all’iscrizione, confluiscono nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Responsabili del Trattamento

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:

[1] l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.

I dati funzionali all’iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l’iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. Sono effettuate in modalità cartacea per le scuole dell’infanzia.

Il conferimento dei dati è:

  • obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi all’iscrizione dell’alunno;
  • facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l’impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

– l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

– la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;

– la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;

– l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

2) INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il modulo di iscrizione on line o cartaceo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

 

 

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