Scuola Secondaria di I grado – Validità anno scolastico

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1° settembre 2020, con delibera n. 9, ha definito per le Scuole secondarie di I grado il numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità dell’anno scolastico, ai sensi della normativa vigente (art. 5 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62):

Classi a Monte ore annuale Ore di assenza consentite

Tempo ordinario
(Burolo)

990 ore 248 ore
Tempo prolungato
(Piverone e Vestignè)
1221 ore 305 ore

Il Collegio ha inoltre individuato le seguenti

Tipologie di assenze per le quali è possibile derogare al limite massimo di assenze:
assenze, debitamente documentate, dovute a:
– Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
– Necessità di sottoporsi a terapie e/o cure programmate e documentate
– Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
– Situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe
– Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI

La deroga potrà essere concessa a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

(Comunicazione pubblicata il 24 ottobre 2016 ed aggiornata, per l’a.s. 2022/2023, il 1° settembre 2022, come da Delibera del Collegio dei docenti)

 

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